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Decreto legge 29.09.2023, n. 132

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (G.U. 29.09.2023, n. 228)

Art. 7 - Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».