CCNL ARAN 07.08.2024
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali
1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:
a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei CCNL;
b) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato;
c) i criteri per la corresponsione delle quote aggiuntive di retribuzione di risultato connesse ad incarichi aggiuntivi;
d) i criteri per la corresponsione di quote aggiuntive di retribuzione di risultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione, nel caso di affidamento di incarichi ad interim o reggenze per i periodi di sostituzione di altro dirigente;
e) i criteri di riparto del Fondo tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto delle vigenti discipline in materia stabilite a livello di contratto collettivo nazionale;
f) i criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 18 del CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
g) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse già destinate a tale specifica finalità e di quanto destinato ai sensi dell'art. 22 (Welfare integrativo);
h) i criteri generali per la mobilità territoriale, fatte salve le disposizioni di legge;
i) i criteri per la definizione di una salvaguardia economica - nel caso di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in essere e la successiva attribuzione di un nuovo incarico, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quello corrispondente all'incarico revocato - nella forma di una temporanea integrazione della nuova retribuzione di posizione, limitatamente alla durata residua dell'incarico revocato, con valore complessivamente attribuito non superiore a quello della precedente retribuzione di posizione e con conseguenti oneri a carico della quota di risorse del Fondo destinata a retribuzione di posizione;
l) la differenza percentuale della retribuzione di posizione parte variabile tra le diverse graduazioni delle posizioni dirigenziali.
2. Le materie a cui si applica l'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 4, sono quelle di cui al comma 1, lettere a), f) ed h).
3. Le materie a cui si applica l'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), g), i) e l).
4. La contrattazione collettiva integrativa di cui al comma 1 si svolge:
a) in sede MIM, a livello nazionale, per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative;
b) in sede di MUR, a livello nazionale, per i dirigenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) presso ciascuna amministrazione, per i dirigenti delle altre amministrazioni destinatarie del presente CCNL.
5. Il presente articolo abroga l'art. 7 del CCNL 8/07/2019.