Decreto M.I.M. 12.04.2024, n. 74
1. All'esito della procedura di valutazione gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale.
2. Le graduatorie, approvate con decreto del Direttore o del dirigente preposto all'USR individuato dal bando quale responsabile della procedura selettiva, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate sul Portale InPa e sul sito internet dell'USR competente per la procedura.
3. All'esito della formazione della graduatoria, saranno proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero di posti destinati alla procedura valutativa in ogni regione, il cui numero è determinato dal bando di cui all'articolo 5 e tenendo conto, in caso di parità di punteggio, quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all'articolo 5, comma 4.
4. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Qualora a seguito di rinuncia, depennamento o per altra causa, il numero dei vincitori sia inferiore a quello dei posti previsti dalla procedura di riferimento, si procede allo scorrimento delle graduatorie regionali, integrate con i candidati risultati idonei, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1987, n. 449.
6. Al termine delle immissioni in ruolo degli aventi titolo, i soggetti inseriti nelle graduatorie regionali, che non siano stati assunti per mancanza di posti, possono, altresì, presentare istanza in un'altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria, nei limiti dei posti residui a seguito dell'esaurimento della graduatoria di detta regione e secondo le modalità che saranno indicate nel bando di cui all'articolo 5.
7. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 5 del CCNL, tenuto conto che il contingente bandito con la presente procedura valutativa afferisce agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, le graduatorie regionali restano in vigore fino alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027.
8. I dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione sono sottoposti, per la conferma in ruolo, ad un periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell'articolo 62 del CCNL. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli interessati, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.