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Decreto M.I.M. 12.04.2024, n. 74

Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Art. 6 - Commissioni di valutazione

1. La Commissione di valutazione degli aspiranti per la progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione è nominata con decreto del Direttore o del Dirigente preposto all'USR.

2. La Commissione è composta da un Presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza nei limiti di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 32-ter, commi 5 e 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i dirigenti amministrativi dei ruoli del Ministero o di altra amministrazione. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Ministero e uno tra coloro che hanno ricoperto il ruolo di DSGA secondo il previgente sistema di classificazione del personale ATA. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per il presidente e ciascun componente è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i supplenti, devono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, al fine di assicurare la celerità delle operazioni concorsuali, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto, oltre ai relativi supplenti. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. I presidenti, i componenti e i segretari aggiunti delle sottocommissioni sono individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

7. I compensi dei componenti delle commissioni, delle sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 19 gennaio 2024, n. 8.