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Decreto M.I.M. 12.04.2024, n. 74

Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, triennio 2019-2021, del 18 gennaio 2024;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale stabilisce che "Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno", nonché l'articolo 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove, al comma 3, è disposto che è consentito il ricorso "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione" e, infine, l'articolo 35- ter, sul portale unico del reclutamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2016, n. 181, concernente il "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" e, in particolare, l'articolo 1, comma 557;

Visto il decreto 30 giugno 2023, n. 127, del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri per la definizione del contingente organico e la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e B;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Visto il nuovo ordinamento professionale del personale A.T.A. introdotto dal CCNL 18 gennaio 2024, Sezione Scuola, Titolo IV, Capo I;

Considerato che, a norma dell'articolo 59 del menzionato CCNL, in applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'Allegato D del CCNL;

Considerato che il CCNL demanda al Ministero dell'Istruzione e del Merito la definizione, in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione, previo confronto sindacale, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 59, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'Area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;

Considerato che il CCNL prescrive che, nel passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi;

Considerato che, a norma dell'articolo 59, comma 8, del CCNL, le progressioni tra le aree sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale della scuola;

Ritenuto opportuno disciplinare, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale contrattuale, la procedura di valutazione di cui all'articolo 59 del CCNL 18 gennaio 2024, per la progressione dall'area degli assistenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 122 del 28 marzo 2024 e trasmesso con nota del 28 marzo 2024, prot. 12790;

Ritenuto di accogliere le osservazioni e proposte del CSPI relativamente al riconoscimento degli anni di servizio nelle mansioni di DSGA, eventualmente non computabili per raggiungimento del punteggio massimo previsto ai sensi della tabella relativa alle competenze professionali (Tabella C), ai fini del punteggio riconosciuto per l'esperienza maturata (Tabella A), al mantenimento della validità della graduatoria fino alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027 e alla modifica dell'articolo 4, comma 5;

Svolto il confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL in data 14.03.2024;

DECRETA