IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 15.04.2024, n. 55

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (G.U. 23.04.2024, n. 95)

Art. 11 - Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo

1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per l'albo dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

b) per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).