IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 15.04.2024, n. 55

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (G.U. 23.04.2024, n. 95)

Art. 2 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista

1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

3. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

«1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all'esercizio della professione di pedagogista».