IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 15.04.2024, n. 55

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. (G.U. 23.04.2024, n. 95)

Art. 6 - Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. È finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.