Decreto M.I.M. 09.12.2024, n. 2269
ALLEGATO D) AL DM -
Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di punti 10)
TITOLI CULTURALI FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 5. GLI EVENTUALI PUNTI ECCEDENTI LA PREDETTA SOGLIA DI PUNTI 5 NON POSSONO ESSERE COMPUTATI. (1.1)
Tabella A | Titoli di studio universitari | Punteggio |
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A.1 | Per i seguenti titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguiti con esito positivo, purché ulteriori rispetto al titolo di accesso: 1) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; 2) laurea magistrale; 3) laurea specialistica; 4) diploma accademico di secondo livello; 5) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. | Punti 1 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.1 è pari a 2 punti. |
A.2 | Dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, conseguito con esito positivo ovvero diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42, conseguito con esito positivo. | Punti 2 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.2 è pari a 4 punti. |
A.3 | Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, conseguito con esito positivo a seguito di esame finale. | Punti 1 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.3 è pari a 2 punti. |
A.4 | Master universitario di primo livello corrispondente a 60 CFU, rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguito con esito positivo a seguito del superamento di esame finale. | Punti 0,65 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.4 è pari a 1,30 punti. |
A.5 | Master universitario di secondo livello corrispondente a 60 CFU, rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguito con esito positivo a seguito di esame finale. | Punti 0,75 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.5 è pari a 1,50 punti. |
A.6 | Per i seguenti titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute ovvero da Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali riconosciute e autorizzate dal competente Ministero dell'università e della ricerca, conseguiti con esito positivo: 1) laurea triennale qualora non costituisca titolo di accesso sia alla laurea magistrale o specialistica utilizzata quale titolo di accesso al concorso sia quale titolo di accesso per il titolo utilizzato ai sensi del punto A.1; 2) diploma accademico di primo livello qualora non costituisca sia titolo di accesso al diploma di secondo livello utilizzato quale titolo di accesso al concorso sia quale titolo di accesso per il titolo utilizzato ai sensi del punto A.1. | Punti 0,85 per ciascun titolo. Per tale categoria si valutano massimo 2 titoli e pertanto il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria A.6 è pari a 1,70 punti. |
1.1 Non sono valutabili né il titolo di accesso al concorso né quello di grado inferiore presupposto all'ammissione al predetto titolo né il titolo presupposto per l'ammissione al titolo fatto valere per la categoria A.1 (nella domanda devono essere indicati gli estremi dei predetti titoli di accesso). Per i titoli rilasciati da Università estere deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente; la valutazione avverrà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 e per l'equipollenza ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148.
Titoli professionali e di servizio fino ad un massimo di punti 5. gli eventuali punti eccedenti la predetta soglia di punti 5 non possono essere computati. (2.1)
Tabella B | Titoli professionali e di servizio | Punteggio |
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B.1 | Per l'incarico in qualità di coordinatore o di esperto dei nuclei di valutazione esterna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. | Punti 1. Si valuta esclusivamente l'incarico effettivamente svolto; a tal fine si considera effettivamente svolto l'incarico in cui sia stato elaborato il rapporto di valutazione esterna per almeno una delle scuole assegnate al Nucleo di Valutazione Esterna (NEV) di cui al predetto dPR n. 80 del 2013. Si valuta un solo incarico. |
B.2 | Per ciascun anno scolastico di servizio effettivamente prestato in qualità di dirigente scolastico ovvero di personale docente ed educativo, delle istituzioni scolastiche ed educative statali, presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale o periferica del ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. | Punti 0,15 per ciascun anno scolastico. Per tale categoria si valutano massimo dieci anni scolastici per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.2 è pari a 1,50 punti. Ai fini della valutazione, si considera comunque prestato per un anno scolastico intero il servizio svolto continuativamente per un periodo pari o superiore a 180 giorni all'interno di ciascun anno scolastico. Non sono in ogni caso valutabili i periodi riferibili allo svolgimento di incarichi dirigenziali comunque denominati conferiti nell'ambito dell'Amministrazione centrale o periferica nelle strutture citate nella presente categoria di titoli, in quanto oggetto di altra specifica valutazione. |
B.3 | Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per la direzione di Uffici dirigenziali non generali ovvero per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. | Punti 0,25 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 180 giorni continuativi di svolgimento dell'incarico dirigenziale. Per tale categoria si valutano massimo dieci anni per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.3 è pari a 2,50 punti. Ai fini del computo dei dieci anni, è considerata valida anche l'eventuale decorrenza giuridica dell'incarico dirigenziale, ove prevista dall'incarico medesimo. Non possono essere valutati gli incarichi dirigenziali per lo svolgimento delle funzioni di dirigente tecnico con funzioni ispettive in quanto oggetto di altra specifica valutazione. Non sono valutabili, altresì, gli incarichi di reggenza ovvero interim conferiti a qualsiasi titolo su Uffici dirigenziali o per lo svolgimento di funzioni dirigenziali comunque denominate, in quanto oggetto di altra specifica valutazione. |
B.4 | Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per lo svolgimento delle funzioni di dirigente tecnico con funzioni ispettive, presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. | Punti 0,50 per ciascun anno o frazione pari o superiore a 180 giorni continuativi di svolgimento dell'incarico dirigenziale. Per tale categoria si valutano massimo dieci anni per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.4 è pari a 5 punti. Ai fini del computo dei dieci anni, è considerata valida anche l'eventuale decorrenza giuridica dell'incarico dirigenziale, ove prevista dall'incarico medesimo. Non sono valutabili gli incarichi di reggenza ovvero interim conferiti a qualsiasi titolo su Uffici dirigenziali o per lo svolgimento di funzioni dirigenziali comunque denominate in quanto oggetto di altra specifica valutazione. |
B.5 | Per l'incarico dirigenziale di II fascia effettivamente svolto, conferito per la reggenza ovvero l'interim di Uffici dirigenziali non generali ovvero per la reggenza/interim di funzioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, presso l'Amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione ovvero dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero dell'ex Ministero della pubblica istruzione. | Punti 0,10 per ciascun incarico di reggenza ovvero interim. Per tale categoria si valutano massimo 3 incarichi dirigenziali per cui il punteggio massimo attribuibile ai titoli della presente categoria B.5 è pari a 0,30 punti Si considera effettivamente svolto l'incarico di reggenza ovvero interim registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente, che abbia avuto una durata pari o superiore a 180 giorni continuativi; gli incarichi eventualmente cessati per qualsiasi motivo prima dei predetti 180 giorni non possono essere valutati. Gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 come richiamati nella presente categoria di titoli B.5, sono esclusivamente quelli eventualmente conferiti con incarico di reggenza ovvero interim. |
2.1. Non sono valutabili gli incarichi dirigenziali presso le Istituzioni scolastiche ed educative, compresi quelli di presidenza e di reggenza ovvero interim delle medesime Istituzioni nonché qualsiasi altro incarico dirigenziale non ricompreso fra quelli indicati nella presente tabella.