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Nota M.I.M. 03.12.2024, n. 8446

Misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie - indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche.

Le supplenze brevi e saltuarie assicurano la continuità del servizio educativo di istruzione e formazione anche in caso di assenza del docente titolare, costituendo strumento di garanzia del diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

Purtuttavia, rappresentano anche un fenomeno di rilevante impatto sulla organizzazione e gestione del sistema scolastico. Di qui l'adozione di specifiche misure che, mettendo a disposizione delle Istituzioni scolastiche ulteriori supporti tecnici, consentano a partire dall'a.s. 2024/25 una maggiore efficienza nella gestione degli incarichi a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, nonché un monitoraggio puntuale e continuo. Tali misure sono illustrate nei paragrafi che seguono, ai quali appare opportuno premettere un breve richiamo al quadro normativo di riferimento e alle modalità procedurali da esso scaturite.

 

1. Norme e procedure vigenti. Sintesi

• Il conferimento delle supplenze brevi è disciplinato dall'articolo 13 dell'OM n. 88 del 2024, che richiama tutte le principali fonti, primarie, secondarie e amministrative, di riferimento;

• Il D.P.C.M. del 31 agosto 2016 disciplina le modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.

 

1.1 Limiti e condizioni per il conferimento degli incarichi di supplenze brevi e saltuarie da parte del Dirigente scolastico:

a) Personale docente

- Le supplenze brevi devono coprire esclusivamente il periodo strettamente necessario ad assicurare il servizio scolastico e sono conferibili solo dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima Istituzione scolastica[1], anche con riferimento al personale soprannumerario, utilizzando le soluzioni organizzative più idonee, ivi compresi gli spazi consentiti di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, in funzione della garanzia del diritto allo studio e dell'obiettivo del contenimento della spesa sopra richiamati;

- non sono conferibili per il primo giorno di assenza del docente titolare, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, circostanze che ove ricorrano dovranno essere debitamente motivate[2];

- di norma può essere effettuata la sostituzione del docente assente fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza[3];

- in caso di assenza del titolare i posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto[4] e ferma restando la continuità dell'offerta formativa deliberata nel PTOF, nonché l'articolo 43 comma 11 del CCNL 19/21.

- .

 

b) Personale ATA

- Rispetto dei criteri e principi generali dettati dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430;

- Divieto di sostituzione nei seguenti casi[5]:

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Per il personale indicato alle lettere a) e b) i rispettivi divieti sono stati parzialmente derogati dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le Istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

 

1.2 Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.

Il rispetto delle tempistiche, in particolare quelle di cui all'art. 2, comma 3, del sopracitato D.P.C.M. del 31 agosto 2016, che di seguito si richiamano nella loro sequenza cronologico/funzionale, è di fondamentale importanza per l'efficienza gestionale, il controllo della spesa e soprattutto per garantire il pagamento dei ratei stipendiali entro i termini di legge:

- inserimento tempestivo nel SIDI dei dati giuridici delle assenze del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica;

- stipula dei contratti di supplenza, provvedendo all'acquisizione, alla convalida e alla trasmissione degli stessi al sistema NoiPA entro i successivi tre giorni lavorativi;

- con immediatezza non appena il contratto trasmesso a NoiPA risulta «accettato», comunicazione in SIDI e trasmissione a NoiPA delle variazioni di stato giuridico (VSG), degli assegni al nucleo familiare e delle rettifiche di quanto già trasmesso concernenti ogni singolo rapporto di supplenza, qualora presenti. Tali comunicazioni riguardanti i contratti stipulati sono necessarie ai fini dell'esatto e completo calcolo della retribuzione. È importante ricordare che l'autorizzazione della rata di ogni singolo contratto deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, se questo termina nel mese, o nei primi due giorni lavorativi del mese successivo se trattasi di contratto di durata superiore al mese".

 

A supporto delle Istituzioni scolastiche verranno introdotti sull'applicativo "Gestione Contratti" appositi strumenti di "alert" che inviteranno a verificare il rispetto del regolamento delle supplenze e a motivare specificamente le esigenze di servizio che stanno alla base del conferimento della supplenza, la quale sarà oggetto successivo di controllo da parte dei revisori dei conti.

 

2. Sistema di monitoraggio della spesa a disposizione delle istituzioni scolastiche

Al fine di monitorare i livelli di spesa di ciascuna istituzione scolastica risulta rilevante per il dirigente scolastico disporre di elementi utili che consentano di seguire l'andamento del fenomeno delle supplenze brevi e saltuarie. Pertanto, il Ministero è impegnato nello sviluppo di un sistema da mettere a disposizione di tutti i dirigenti scolastici che consenta loro di monitorare la spesa autorizzata dalla scuola per tali contratti, del suo trend con riferimento a specifici parametri (ad esempio, il livello medio dei contratti stipulati per territorio di riferimento/per tipologia di scuola/per tipologia di personale), nonché le tempistiche previste dalle disposizioni contenute dal D.P.C.M. 31 Agosto 2016.

La competente Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale curerà il coordinamento delle iniziative e il supporto.

 

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[1] Cfr.: art. 1, comma 78, Legge 23 dicembre 1996; art. 13, comma 9, Ordinanza MI del 6 maggio 2022, n. 112.

[2] Cfr.: art. 1, comma 333, Legge 23 dicembre 2014, n. 190; Nota MIUR del 30 settembre 2015, n. 2116.

[3] Cfr.: art. 1, comma 85, Legge 13 luglio 2015, n. 107; Nota MIUR 28 agosto 2019, n. 38905.

[4] Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015.

[5] Cfr.: articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14 aprile 2016; nonché, più recentemente, nota DGPER prot. n. 43440 del 19 luglio 2023.