Circolare INPS 25.01.2024, n. 21
Determinazione per l'anno 2024 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, si ribadisce che, con norma di interpretazione autentica, il legislatore ha precisato che "in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria" (articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).
Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei "minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge".
Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. il D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo.
Considerato che, nell'anno 2023, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari al 5,4%[1], si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere ragguagliati a euro 56,87 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a euro 598,61 mensili) se di importo inferiore.
Anno 2024 | Euro |
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Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD | 598,61 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 56,87 |
Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo[2].
Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602[3], e ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari"[4].
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 164, e successive modificazioni, per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto a tale Fondo, sono stati stabiliti con il D.M. 21 luglio 2000[5].
In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2024, è pari a euro 56,87.
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[6] è pari, per l'anno 2024, a euro 31,60.
Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere | Euro |
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Retribuzione giornaliera minima | 31,60 |
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, pari per l'anno 2024 a euro 31,60, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.
L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. a).
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2024, detta retribuzione convenzionale è fissata in euro 790,00 mensili (31,60 x 25 giorni).
Anno 2024: soci delle cooperative della piccola pesca | Euro |
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Retribuzione convenzionale mensile | 790,00 |
3.3 Lavoratori a domicilio
Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della L. n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat. Per l'anno 2024, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a euro 31,60[7]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a euro 56,87[8].
Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell'articolo 9 dell'abrogato D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale[9].
In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
euro 56,87 x 6/40 = euro 8,53.
Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
euro 56,87 x 5/36 = euro 7,90.
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%
L'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[10]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2024, in euro 55.008,00, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 4.584,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione[11].
Anno 2024 | Euro |
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Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | euro 55.008,00 |
Importo mensilizzato | euro 4.584,00 |
Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA", il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell'elemento <Contributo>.
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo[12], sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2024, a euro 119.649,70, che arrotondato all'unità di euro è pari a euro 119.650,00.
Anno 2024 | Euro |
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Massimale annuo della base contributiva | euro 119.650,00 |
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. il paragrafo 10.3 e il paragrafo 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all'eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi).
L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA", nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito dell'elemento "E0" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della Gestione credito.
Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito.
Il massimale opera anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà a essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass>.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989).
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di euro 598,61 per l'anno 2024, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di euro 239,44.
Anno 2024 | Euro |
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Trattamento minimo mensile di pensione | 598,61 |
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%) | 239,44 |
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*) | 12.451,00 |
(*) Il limite annuo è pari a euro 239,44 x 52 settimane
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958[13].
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
Si riportano, di seguito, per l'anno 2024, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, e dall'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)[14], non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Anno 2024 | Euro |
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Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto | |
rese in formato cartaceo | 4,00 |
rese in forma elettronica | 8,00 |
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione | 5,29 |
Indennità di trasferta intera Italia | 46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia | 30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia | 15,49 |
Indennità di trasferta intera estero | 77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero | 51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero | 25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) | 1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) | 4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) | 2.065,83 |
Per quanto riguarda la disciplina dei fringe benefit applicabile con riferimento al solo periodo di imposta 2024, la legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), all'articolo 1, comma 16, ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.
A riguardo si rammenta che la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. l'art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986).
Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell'azionariato dei dipendenti, alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n. 6/2014.
Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore, attraverso un intervento sistematico all'articolo 51 del TUIR, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili), se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della L. n. 208/2015[15].
9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2024, a euro 2.488,14.
L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.
Anno 2024 | Euro |
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Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria | 2.488,14 |
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice Istat è pari, per l'anno 2024, a euro 119.650,00 (cfr. il precedente paragrafo 6).
L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2024, l'importo di euro 55.008,00, che rapportato a dodici mesi è pari a euro 4.584,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a euro 119.650,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, al paragrafo 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2024, a euro 55.008,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[16].
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a euro 872,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano essere i seguenti:
Anno 2024
Fasce di retribuzione giornaliera | Massimale di retribuzione giornaliera imponibile | Giorni di contribuzione accreditati | |
---|---|---|---|
da Euro | ad Euro | Euro | |
872,01 | 1.744,00 | 872,00 | 1 |
1.744,01 | 4.360,00 | 1.744,00 | 2 |
4.360,01 | 6.976,00 | 2.616,00 | 3 |
6.976,01 | 9.592,00 | 3.488,00 | 4 |
9.592,01 | 12.208,00 | 4.360,00 | 5 |
12.208,01 | 15.696,00 | 5.232,00 | 6 |
15.696,01 | 19.184,00 | 6.104,00 | 7 |
19.184,01 | in poi | 6.976,00 | 8 |
Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2024, l'importo di euro 176,00 e sino al massimale diretribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2024, a euro 55.008,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[17].
10.3 Precisazioni
Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'ambito della sezione "PosContributiva"del flusso Uniemens dedicato ai datori di lavoro con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
Con l'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'innalzamento del massimale contributivo giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato[18]. Predetto massimale giornaliero, per l'anno 2024, è pari a euro 120,00.
Anno 2024 | Euro |
---|---|
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato | 120,00 |
Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell'ambito del flusso Uniemens, l'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice "R808" e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice "R809".
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
A decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo". In particolare, l'articolo 35, comma 1, del citato decreto legislativo stabilisce che: "I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici"[19].
Tanto premesso e posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, è pari, per l'anno 2024, a euro 119.650,00 (cfr. il precedente paragrafo 6), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di euro 119.650,00 e fino all'importo annuo di euro 872.251,00.
Si rammenta che il massimale annuo della base contributiva (per l'anno 2024, pari a euro 119.650,00) si applica anche con riguardo alle contribuzioni di malattia, maternità, Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) e NASpI di cui all'articolo 33, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 36/2021, alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in sede di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145[20].
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha, infatti, previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
L'aliquota aggiuntiva, di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2024, l'importo di euro 55.008,00, che rapportato a dodici mesi è pari a euro 4.584,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a euro 119.650,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, paragrafo 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2024, a euro 55.008,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[21].
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021 (cfr. il precedente paragrafo 11.1) e posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2024, è pari a euro 383,00 (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di euro 383,00 e fino all'importo giornaliero di euro 2.796,00.
Si rammenta che il massimale giornaliero della base contributiva (per l'anno 2024, pari a euro 383,00 - massimale annuo/312) si applica anche con riguardo alle contribuzioni di malattia, maternità, Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) e NASpI di cui all'articolo 33, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 36/2021, alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 191/2023, in sede di conversione del decreto-legge n. 145/2023[22].
La L. n. 205/2017, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha, infatti, previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).
L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2024, l'importo di euro 176,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a euro 383,00. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2024, a euro 55.008,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.
11.3 Precisazioni
Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato ai datori di lavoro con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative[23], anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla Gestione credito. In particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza ai seguenti paragrafi: paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera; paragrafo 4, per la determinazione di tale minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale; paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% (di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992); paragrafo 6, per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo; paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all'articolo 1 del D.L. n. 338/1989, e all'articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 314/1997); paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
Si rammenta che secondo il disposto di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal D.lgs 19 giugno 1999, n. 229, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Si ricorda che nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.
La struttura sanitaria è tenuta a inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 181, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della Gestione credito e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della gestione previdenziale[24], valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento "E0" nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza a effettuare il versamento. Si evidenzia che ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai fini della Gestione credito, il massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della L. n. 335/1995, per i quali deve essere applicato il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della stessa legge, di cui al precedente paragrafo 6.
Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e, in base alle previsioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico (cfr. la circolare n. 195/2021). Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.
L'importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, rivalutato secondo l'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2024, a euro 218.102,32 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a euro 218.102,00.
Anno 2024 | Euro |
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Massimale di cui all'art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, e successive modificazioni | euro 218.102,00 |
Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione per la Gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).
Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica della Gestione credito e della gestione previdenziale dell'elemento E0 deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della Gestione credito e di quella previdenziale.
Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della Gestione credito e della gestione previdenziale.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà a essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
L'articolo 42, commi 5[25] e seguenti, del D.lgs n. 151/2001, riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro trenta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare, il comma 5-terprevede che: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]".
A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2024, l'importo pari a euro 56.585,73 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a euro 56.586,00.
Anno 2024 | Euro |
---|---|
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001 | euro 56.586,00 |
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2024
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare sarà riportato nell'elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.
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[1] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11 del D.lgs n. 503/1992). L'indice del 5,4% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell'emanazione (novembre 2024) del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che fissa l'aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2024. Il predetto valore verrà comunicato dall'Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
[2] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.
[3] Cfr. quanto già precisato dall'Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.lgs n. 423/2001.
[4] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007, par. 3.
[5] Cfr. la circolare n. 156/2000.
[6] Cfr. la circolare n. 100/2000.
[7] Cfr. l'art. 1 del D.L. n. 402/1981 e la circolare n. 100/2000, par. 5.
[8] Cfr. l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, (come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989).
[9] Art. 11, comma 1, D.lgs n. 81/2015: "La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno". Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.
[10] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, è quellodeterminato ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare n. 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.
[11] Cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3.
[12] Cfr. le circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 al paragrafo 2, n. 58/2016 e il messaggio n. 3020/2016. In relazione alla disciplina del massimale contributivo applicabile ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI alla data del 1° luglio 2022, si veda la circolare n. 82/2022.
[13] Cfr. la circolare n. 41/2002.
[14] L'art. 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, prevede che l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
[15] Cfr. la circolare n. 49/2023.
[16] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015.
[17] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[18] Cfr. il messaggio n. 3473/2022.
[19] Cfr. circolare n. 88/2023.
[20] L'art. 16, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, aggiunge al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021 il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo".
[21] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[22] Cfr. quanto precisato nella nota 20.
[23] Cfr. la circolare n. 6/2014.
[24] Cfr. la circolare n. 8/2013.
[25] Come sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lett. n), del D.lgs 30 giugno 2022, n. 105
Allegato -
Tabella A - Anno 2024
Settore | Qualifiche | |||||
Industria | Dirigente | Impiegato | Operaio | |||
Euro | 157,29 | Euro | 47,52 | Euro | 44,36 | |
(1) | (1) | |||||
Amministrazioni dello Stato | Euro | 119,60 | Euro | 56,94 | Euro | 50,62 |
ed altre Pubbliche Amm.ni | (1) | |||||
Artigianato | Euro | 50,62 | Euro | 44,36 | ||
(1) | (1) | |||||
Agricoltura | Euro | 125,86 | Euro | 66,37 | Euro | 50,59 |
(2) | ||||||
Credito assicurazioni e servizi | Euro | 157,29 | Euro | 53,82 | Euro | 50,62 |
(1) | (1) | |||||
Commercio | Euro | 157,29 | Euro | 44,36 | Euro | 44,36 |
(1) | (1) |
(1) Da adeguare a euro 56,87 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, c. 1 delle legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.
Tabella B - Anno 2024
Settore | Qualifiche | |||||
Impiegati | Operai | |||||
Istruzione pre-scolare svolta dalle | Docenti e non | Docenti e non | ||||
Scuole materne autonome o da | docenti con | docenti | ||||
altre istituzioni ivi comprese | funzioni direttive | |||||
le I.P.A.B. | Euro | 60,12 | Euro | 27,82 | Euro | 22,26 |
(1) | (1) | |||||
Istruzione ed educazione | Euro | 61,65 | Euro | 27,82 | Euro | 27,82 |
scolare non statale | (1) | (1) | ||||
Assist.za sociale svolta da istituzioni | ||||||
sociali e assistenziali ivi comprese | Euro | 60,12 | Euro | 24,96 | Euro | 19,46 |
le I.P.A.B. | (1) | (1) | ||||
Attività di culto, formazione | Euro | 60,12 | Euro | 24,96 | Euro | 19,46 |
religiosa ed attività similari | (1) | (1) | ||||
Spettacolo | Dirigente | Impiegato | Operaio | |||
Euro | 129,05 | Euro | 38,80 | Euro | 30,51 | |
(1) | (1) | |||||
Attività circensi e dello | Euro | 108,64 | Euro | 33,30 | Euro | 24,96 |
spettacolo viaggiante | (1) | (1) | ||||
Capo Ufficio | Impiegati | |||||
Agenti di assicurazione in | Imp. I cat. | 2 e 3 cat. | ||||
gestione libera | Euro | 38,80 | Euro | 27,82 | ||
(1) | (1) | |||||
Impiegati | ||||||
Agricoltura (per il solo personale | concetto | d'ordine | ||||
impiegatizio a prestazione ridotta | Euro | 44,36 | Euro | 36,09 | ||
a servizio di più aziende) | (1) | (1) | ||||
Amministrazione statale | Personale docente | |||||
e non docente | ||||||
Euro | 27,82 | |||||
(1) | ||||||
Ispettori | ||||||
Assicurazioni (per il solo personale | di org.ne produttiva | produzione Cat. A | produzione Cat. B/C | |||
addetto alla organizzazione | Euro | 100,75 | Euro | 50,62 | Euro | 33,30 |
produttiva e alla produzione) | (1) | (1) | ||||
Assistenza domiciliare svolta | Euro | 16,71 | ||||
in forma cooperativa | (1) | |||||
Personale fatica, | ||||||
Credito (per solo personale | custodia, pulizia | |||||
Ausiliario) | Euro | 22,26 | ||||
(1) | ||||||
Operai | ||||||
Servizio di pulizia disinfezione e | 3 livello | 4 livello | 5 livello | |||
Disinfestazione | Euro | 27,82 | Euro | 24,96 | Euro | 22,26 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Da adeguare a euro 56,87 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
Tabella B - Anno 2024
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso) | Pulitori | |||||
Euro | 22,26 | |||||
(1) | ||||||
Pesca costiera e mediterranea | Capo barca Motorista | Capo pesca | Marinaio | |||
Euro | 36,09 | Euro | 33,30 | Euro | 27,82 | |
(2) | ||||||
Pesca oltre gli stretti | Comandante, Direttore macchina | 1° ufficiale coperta, macchinista | 2° ufficiale coperta, macchinista | |||
Euro | 69,64 | Euro | 50,93 | Euro | 42,89 | |
Nostromo, capo mac.na, capo pes. | Marinaio, cuoco, ecc. | Mozzo | ||||
Euro | 37,56 | Euro | 29,51 | Euro | 27,82 | |
(2) | (2) | |||||
Giornalisti | Redattore | Praticante | Collab./Corrisp. | |||
Euro | 93,55 | Euro | 66,37 | Euro | 16,71 | |
(1) |
(1) Da adeguare a euro 56,87 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Da adeguare a euro 31,60 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.