Decreto M.A.E.C.I. 02.01.2024, n. 4815-1763
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 7 e per il colloquio di cui all'art. 9.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Al termine dei colloqui la commissione formulerà le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei anni scolastici. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.
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