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Decreto M.I.M. 30.01.2024, n. 14

Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze.

Art. 9 - Norme finali

1. I modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono adottati a partire dall'anno scolastico 2023/2024, in sostituzione di quelli di cui al D.M. 27 gennaio 2010, n. 9, al D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 e alla Nota del Direttore generale della DGOSVI prot. 22381 del 31 ottobre 2019.

2. A fronte dell'eterogeneità e molteplicità degli indirizzi di studio e della riforma in atto degli istituti tecnici e professionali, al fine di pervenire alla definizione di un modello di certificazione delle competenze pertinente alle varie annualità del secondo ciclo di istruzione, nell'a.s. 2023/2024 viene avviata un'introduzione graduale, in via sperimentale e con il coinvolgimento di reti di scuole, di un modello di certificazione per il secondo biennio del secondo ciclo e l'ultimo anno, da affinare e regolare prima dell'adozione di uno specifico modello nazionale. A seguito dell'adozione del modello nazionale, sarà previsto, a richiesta, il rilascio della certificazione delle competenze anche al termine di ciascuna delle annualità del secondo ciclo di istruzione.

3. Il modello di "Certificato di competenze" di cui al decreto ministeriale 24 agosto 2021, n. 267 integra la certificazione delle competenze di cui al presente decreto.

4. Il modello di certificazione delle competenze di cui all'art. 26, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175 integra la certificazione delle competenze di cui al presente decreto.

5. L'attestato di competenze di cui al Repertorio nazionale delle figure nazionali per le qualifiche e i diplomi professionali di istruzione e formazione professionale definito con l'Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 1° agosto 2019 integra la certificazione delle competenze di cui al presente decreto.

6. I modelli nazionali di certificazione delle competenze sono adottati anche per le scuole italiane all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere apportate modifiche e/o integrazioni ai modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, anche a seguito di innovazioni ordinamentali.

8. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.