Nota M.I.M. 19.01.2024, n. 357
Trasmissione "Nota ANAC su art. 1 co.32 della L.190/2012" del 10 gennaio 2024: nuove disposizioni su adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati..
Come previsto dal D.L.gs. 36/2023, dal 1° gennaio 2024 ha preso avvio la digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici che consentirà a tutte le amministrazioni pubbliche una gestione trasparente, efficiente, moderna dei propri acquisti, con ricadute anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Con il nuovo Codice, che disciplina la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni e che ha abrogato l'art. 1 comma 32 della legge n.190/2012, vengono meno l'obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante del file XML predisposto secondo le specifiche tecniche emesse da ANAC e l'obbligo di successiva comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'URL di pubblicazione.
Tenuto conto delle novità introdotte dal D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità, con Nota del 10.01.2024, che ad ogni buon fine si allega, (https://www.anticorruzione.it/-/semplificazioni-e-meno-obblighi-per-le-stazioni-appaltanti) ha fornito chiarimenti e indicazioni sulle modalità di pubblicazione dei dati e dei documenti relativi alla sezione "Bandi di gara e contratti".
Allegato 1 -Nota ANAC su art. 1 co.32 della L.190/2012 del 10 gennaio 2024
Considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati all'art. 28, co. 3, del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190/2012 pertanto abrogato dal nuovo codice, l'Autorità chiarisce che:
- Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file; di conseguenza, perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento.
- Per i contratti conclusi entro il 2023: gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "
Bandi di gara e contratti" le informazioni di cui all'art. 4 della delibera 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.
- Per i contratti non conclusi entro il 2023: la trasparenza degli stessi dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023).
Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
- Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024: la trasparenza dei dati già previsti dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell'art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all'art. 28, co. 3 del nuovo codice.
In proposito si rinvia alle delibere ANAC 261 e 264 del 20 giugno 2023, e successivi aggiornamenti.
Si evidenzia che queste indicazioni sono sintetizzate al par. 5.1 della delibera 605 dl 19 dicembre 2023 "Aggiornamento 2023 del PNA", nel comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con delibera 582 del 13 dicembre 2023 e nelle delibere 261 e 264 del 2023 e successivi aggiornamenti.