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Legge 28.06.2024, n. 90

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (G.U. 02.07.2024, n. 153)

Capo II - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari

Art. 17 - Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-quinquies:

1) la parola: «615-quinquies,» è soppressa;

2) dopo la parola: «635-quater,» sono inserite le seguenti: «635-quater.1, 635-quinquies,»;

3) dopo le parole: «del codice penale,» sono inserite le seguenti: «o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,»;

b) all'articolo 406, comma 5-bis, le parole: «numeri 4 e 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 4), 7-bis) e 7-ter)»;

c) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis) è aggiunto il seguente:

«7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico».