Decreto M.I.M. 17.07.2024, n. 1897
1. Gli USR adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.
3. L'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.