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Decreto M.I.M. 17.07.2024, n. 1897

Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Art. 6 - Modalità di accorpamento delle commissioni di valutazione

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 12 aprile 2024, n. 74, considerata l'esiguità dei posti disponibili nelle singole regioni, si provvede ad accorpare le commissioni secondo le seguenti modalità:

a) U.S.R. Lombardia: valutazione delle istanze che pervengono per la sola regione Lombardia;

b) U.S.R. Veneto: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Veneto e Friuli Venezia- Giulia;

c) U.S.R. Piemonte: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Piemonte e Liguria;

d) U.S.R. Emilia-Romagna: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Emilia-Romagna e Marche

e) U.S.R. Toscana: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Toscana, Sardegna e Umbria;

f) U.S.R. Abruzzo: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Abruzzo, Lazio e Molise;

g) U.S.R. Puglia: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Puglia e Campania;

h) U.S.R. Sicilia: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Sicilia, Calabria e Basilicata.

2. Una volta terminata la fase di valutazione dei titoli da parte delle singole commissioni, ferme restando le graduatorie distinte per ogni procedura regionale, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale individuato quale responsabile dello svolgimento di più procedure valutative approva le graduatorie di merito sia della propria regione che delle eventuali ulteriori regioni aggregate.

3. Le graduatorie, approvate secondo le modalità di cui al comma 2, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della valutazione, alle altre regioni aggregate, per i dovuti seguiti di competenza.