Decreto M.I.M. 17.07.2024, n. 1897
1. All'esito della procedura di valutazione, gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le graduatorie, approvate con decreto del Direttore o del dirigente preposto all'USR competente, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e sul portale InPa.
3. All'esito della formazione della graduatoria, saranno proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero dei posti destinati alla procedura valutativa in ogni regione, il cui numero è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente bando.
4. Al fine di dare attuazione all'articolo 59 del C.C.N.L., tenuto conto che il contingente bandito con la presente procedura valutativa afferisce agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, le graduatorie regionali restano in vigore fino alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027.