Decreto M.I.M. 17.07.2024, n. 1897
Formula iniziale
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale stabilisce che "Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titolo o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno", nonché l'articolo 35, comma 5-bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 957, legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che "I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.", e l'articolo 35-ter, sul portale unico del reclutamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" ed in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2016, n. 181, concernente il "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare il comma 6 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che le commissioni preposte alla progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in analogia con quanto previsto per le commissioni concorsuali, siano presiedute da un Dirigente scolastico, un Dirigente tecnico o un Dirigente amministrativo, nonché i commi 2, 3 e 4 che definiscono una procedura di immissione in ruolo per chiamata in altra regione dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;
Visto il decreto 30 giugno 2023, n. 127, del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri per la definizione del contingente organico e la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8, recante i criteri di determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione della sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare l'allegato recante la tabella di equiparazione DL - LS - LM;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, triennio 2019- 2021, del 18 gennaio 2024;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
Considerato che, a norma dell'articolo 59 del menzionato C.C.N.L., in applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'Allegato D del C.C.N.L, nonché del prerequisito di cui all'articolo 59, comma 7 del menzionato C.C.N.L.;
Considerato che il C.C.N.L. demanda al Ministero dell'Istruzione e del Merito la definizione, in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione, previo confronto sindacale, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 59, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'Area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;
Considerato che il C.C.N.L. prescrive che, nel passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di valutazione l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 luglio 2024 di autorizzazione a bandire la procedura valutativa di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 12 aprile 2024, n. 74, in corso di registrazione;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 12 aprile 2024, n. 74, recante "Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione", il quale ha disciplinato la procedura valutativa, da svolgersi su base regionale, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
INFORMATE le organizzazioni sindacali,
DECRETA