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Decreto M.I.T. 23.07.2024, n. 124

Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (G.U. 05.09.2024, n. 208)

Art. 10 - Diffida, sospensione e interdizione dall'esercizio

1. In caso di irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero nel caso di perdita dei requisiti prescritti da parte delle articolazioni o delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, le Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto competenti per territorio adottano, tenuto conto della gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche nei confronti delle predette articolazioni o affiliazioni locali.

2. L'autorità procedente comunica i provvedimenti di cui al comma 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al centro di istruzione per la nautica al quale l'articolazione o l'affiliazione locale appartiene. Nella comunicazione al centro di istruzione per la nautica al quale l'articolazione o l'affiliazione locale appartiene, vanno adottate misure volte a oscurare eventuali dati di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativi all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del Codice.

3. Il provvedimento di diffida è adottato quando sono accertate inosservanze alle prescrizioni concernenti la sede e i locali di cui all'articolo 4 e a quelle concernenti gli strumenti tecnici e didattici di cui all'articolo 5.

4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi, è adottato se:

a) le articolazioni o le affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica non ottemperano, nei termini previsti, alle disposizioni impartite dagli enti vigilanti con provvedimento di diffida;

b) non sono state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 49-octies, comma 9 del Codice;

c) sono intervenuti tre provvedimenti di diffida nel corso dell'ultimo biennio;

d) sono utilizzate per le esercitazioni pratiche unità da diporto non conformi o non in regola con le dotazioni di sicurezza, con le visite periodiche prescritte dalle disposizioni vigenti o con gli obblighi assicurativi.

5. Il provvedimento di interdizione di cui al comma 1 è adottato in caso di:

a) inosservanza di provvedimenti di sospensione di cui al comma 4;

b) impiego di insegnante teorico o istruttore pratico non in possesso dei requisiti prescritti;

c) irrogazione di più di due provvedimenti di sospensione dell'attività nell'arco dell'ultimo quinquennio;

d) perdita da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del Codice;

e) perdita di uno o più requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.