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Decreto M.I.T. 23.07.2024, n. 124

Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (G.U. 05.09.2024, n. 208)

Art. 3 - Requisiti di idoneità

1. Ai fini del riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica, le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale devono possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, i seguenti requisiti:

a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attività sportive e ricreative senza fine di lucro;

b) avere svolto attività di istruzione o di formazione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni;

c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque articolazioni o affiliazioni locali, costituite da almeno tre anni, presenti sul territorio di almeno tre regioni e con almeno cinquanta soci ciascuna.