Decreto M.I.T. 23.07.2024, n. 124
1. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica, che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto, iscritta nell'Archivio telematico centrale della nautica da diporto, adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
2. Le unità da diporto di cui al comma 1 hanno a bordo i documenti di navigazione e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre:
a) sono abilitate almeno per il tipo di navigazione per il quale si erogano i corsi per il conseguimento delle patenti nautiche;
b) hanno copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni vigenti, per danni a persone imbarcate, a terzi o a cose, causati durante lo svolgimento dei corsi di cui alla lettera a) o durante la prova pratica degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. La polizza prevede espressa copertura assicurativa anche per i danni causati nell'esercizio delle predette attività da soggetti diversi dal contraente;
c) durante le esercitazioni pratiche è esposta, in maniera ben visibile, su ciascuna murata, una tabella riportante la scritta «ISTRUZIONE NAUTICA», di dimensioni minime di 100 centimetri per 20 centimetri.