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Decreto M.I.T. 23.07.2024, n. 124

Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (G.U. 05.09.2024, n. 208)

Art. 8 - Attività di formazione e di preparazione dei candidati

1. L'attività di formazione è articolata in corsi che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche nella misura minima indicata nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le sessioni di formazione hanno la durata massima di quattro ore giornaliere.

3. L'attività di formazione di cui all'allegato I si applica fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, in tema di estensione delle abilitazioni.

4. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica rilasciano all'allievo un attestato di frequenza relativo allo svolgimento del corso. L'attestato è redatto in duplice originale, di cui uno consegnato all'allievo e l'altro conservato agli atti per cinque anni.

5. Le articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica possono iscrivere ai corsi per il conseguimento delle patenti nautiche esclusivamente i propri soci.