Decreto M.I.T. 23.07.2024, n. 124
1. La vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica è svolta, a livello centrale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio, rispettivamente, per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano i controlli, in sede periferica, di cui all'articolo 49-octies, comma 3, del Codice.
3. L'attività di controllo di cui al comma 2 è rivolta nei confronti delle articolazioni o affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica ubicate nel territorio di rispettiva competenza che svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
4. I controlli ordinari sono effettuati, con cadenza almeno triennale, sull'esercizio dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) accertamento dell'assenza di scopo di lucro;
b) possesso e mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio dell'attività;
c) conformità a quanto dichiarato nelle comunicazioni previste dall'articolo 49-octies, commi 7 e 9, del Codice;
d) impiego di insegnanti teorici e istruttori pratici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del Codice;
e) verifica del regolare svolgimento dei corsi per il conseguimento delle patenti nautiche in conformità all'articolo 49-octies, comma 8, del Codice;
f) verifica della conformità alle norme vigenti delle unità da diporto utilizzate nei corsi per il conseguimento delle patenti nautiche, con particolare riguardo all'assolvimento dell'obbligo assicurativo;
g) verifica dell'idoneità, efficienza e completezza degli strumenti tecnici e didattici;
h) verifica della conformità dei locali adibiti all'attività didattica a quanto previsto all'articolo 4.