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Nota M.I.M. 04.07.2024, n. 101933

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2024/25..

Si rappresenta a codesti uffici che, a seguito dei recenti interventi normativi, è stato innovato, con decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il quadro giuridico di riferimento vigente in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente.

L'Amministrazione e le OO.SS., nelle more della conclusione delle trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., hanno sottoscritto il data 27 giugno 2024 un'Intesa volta a prorogare per l'a.s. 2024/25 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020 (di seguito "CCNI"), vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, recando talune precisazioni.

Ciò premesso, al fine di consentire a codesti Uffici di procedere con le operazioni di cui in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni.

 

Presentazione delle domande

In considerazione degli obblighi introdotti per le Pubbliche Amministrazioni con il decreto-legge Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, a partire dal 28 febbraio 2021 l'accesso ai servizi del Ministero dell'istruzione e del merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE. Pertanto, anche per la presentazione on-line delle istanze di utilizzazione e assegnazione provvisoria, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Il servizio Istanze on line richiede, inoltre, il possesso di un'abilitazione, indispensabile per accedere al servizio. Per ottenere l'abilitazione l'utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al servizio".

Come già previsto per la mobilità territoriale e professionale, vista la modifica delle modalità di accesso ad Istanze Online tramite i nuovi sistemi di autenticazione (SPID/CIE), per il personale docente, al fine di confermare l'inoltro/annullamento dell'inoltro, nonché la cancellazione delle istanze e il caricamento degli allegati nell'omonima funzionalità di gestione, non sarà più richiesto l'inserimento del codice personale.

Al fine di informare tutto il personale scolastico dell'anzidetta novità sono stati pubblicati appositi avvisi sia sul SIDI che su Polis.

Come lo scorso anno, all'interno del portale POLIS sarà disponibile un unico punto di accesso denominato "Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto" tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda (Utilizzazione, Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

 

Personale docente, educativo e irc

Relativamente al personale docente si comunica che per l'anno scolastico 2024/25 l'area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dall'11 al 24 luglio.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Come per gli anni precedenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all'Allegato 1 del CCNI.

Dal giorno 26 luglio 2024 saranno rese disponibili, all'interno del portale SIDI, nel menù "Gestione Anno Scolastico - Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente" le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

Come è noto, l'art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, modificando l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/24.

Pertanto, in applicazione della richiamata disposizione, l'Intesa in esame prevede che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2023/2024 permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.

Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza;

- ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24, si applica il citato art. 13, comma 5, decreto legislativo 59/2017, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tali docenti possono presentare, pertanto, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza per l'a.s. 2024/25. Nel triennio di permanenza si computa l'anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.

- i docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, del decreto- legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità annuale per l'a.s. 2024/2025 neanche nell'ambito della provincia di appartenenza. Tanto ai sensi del comma 10 della medesima disposizione.

Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'a.s. 2024/25 nell'ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dall'art. 1, comma 5, dell'Intesa di proroga del 27 giugno 2024, sotto riportate, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all'Allegato 1 del CCNI. Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.

 

I docenti assunti a tempo determinato a seguito delle anzidette procedure possono presentare istanza di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2024/25, conformemente alle prescrizioni del CCNI e secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente. La convalida di tali domande da parte degli Uffici è subordinata al superamento nell'a.s. 2023/24 del percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

 

Tuttavia, considerato quanto stabilito dall'art. 34, comma 8, CCNL Comparto istruzione e ricerca - Periodo 2019 - 2021 - del 18 gennaio 2024, in deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, ai docenti di cui ai precedenti primo, secondo e terzo alinea, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del CCNI.

Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa. La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, comprovante l'inserimento in specifici percorsi di protezione di cui al citato art. 24, comma 1, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

 

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla specifica disciplina, consentendo pertanto agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe normativamente o contrattualmente previste, come sopra richiamate.

Si evidenzia che, nonostante la nuova disciplina sul computo del servizio preruolo introdotta dalla riforma sulla ricostruzione di carriera (art. 14, commi 1 e 1 bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103), continua a trovare applicazione quanto previsto nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI, laddove si stabilisce che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dell'O.M. 30/2024, al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

 

Personale ATA

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA potranno, invece, essere presentate a partire dall'8 al 19 luglio 2024.

Le domande del predetto personale dovranno essere presentate, come negli anni scolastici precedenti, avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MIM e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità "annuale" anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.

È altresì ammesso a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria anche il personale ATA reclutato in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale e che non abbia beneficiato della trasformazione contrattuale del rapporto a tempo pieno; per il predetto personale l'accesso alle operazioni è possibile solo sulle disponibilità di spezzoni non inferiori al corrispondente orario di servizio in godimento.

In linea con quanto già previsto per le operazioni relative ai precedenti anni scolastici resta ferma la legittimazione alla presentazione delle istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il personale ex lsu o ex co.co.co. con contratto di lavoro a tempo pieno che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio. Detto personale, ai fini delle utilizzazioni, è graduato sulla base del punteggio conseguito in base alla tabella A dell'allegato E del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 18 maggio 2022 [si vedano in particolare le note (g) e (h)].

Si evidenzia che, al fine di garantire un adeguato coordinamento con l'art. 57 del nuovo CCNL e con la sua disciplina attuativa, è stato riformulato il contenuto dell'articolo 14 del CCNI relativo alle modalità di copertura dei posti vacanti o disponibili della posizione di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi; ferma restando l'applicazione degli articoli 12 e 13 del CCNI, al personale aspirante alle utilizzazioni ex art. 14 CCNI gli incarichi dovranno, pertanto, essere conferiti secondo l'ordine di priorità e sulla base dei criteri definiti con l'Intesa del 27 giugno 2024.

A precisazione di quanto ivi riportato si rappresenta che:

- nell'ambito della categoria di personale considerato sub lett. b), si precisa che è previsto l'utilizzo del restante personale dell'area dei funzionari, con precedenza nelle operazioni ai funzionari privi di incarico rispetto a quelli già titolari di incarico di elevata qualificazione e ciò coerentemente con quanto disposto dall'art. 57 CCNL e secondo l'ordine di graduazione delle istanze determinabile sulla base dei criteri definiti dal Ministero previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) CCNL con decreto ministeriale di attuazione del citato disposto contrattuale in corso di definizione;

- con riguardo al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, si intende far riferimento ai candidati vincitori ma non ancora immessi in ruolo, per carenza di posti nella Regione di riferimento e ai candidati idonei, inseriti nella relativa graduatoria, secondo il rispettivo ordine di punteggio;

- in mancanza di istanze di utilizzazione da parte del personale anzidetto, risulta utilizzabile il personale di ruolo del profilo professionale di assistente amministrativo, secondo l'ordine di priorità indicato nell'Intesa.

 

Trattamento dei dati personali:

Nei casi in cui il CCNI 8 luglio 2020 prevede la presentazione di istanze da parte del personale interessato alla mobilità secondo modalità diverse dall'utilizzo del portale Istanze on line del sito del MIM, si raccomanda di garantire l'osservanza delle modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

Tutte le attività di trattamento dei dati personali devono essere svolte dagli Uffici e dalle istituzioni scolastiche nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, si richiama l'attenzione sull'osservanza della disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

a) comunicazione dei dati personali;

b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, gli Uffici territoriali competenti comunicano alle OO.SS gli esiti analitici delle operazioni di mobilità. Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Intesa precisa che laddove l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che "avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente [omissis] è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato", la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

 

Ulteriori indicazioni

Nell'ambito dell'art. 3, comma 5, CCNI, l'Intesa ricomprende, tra le specifiche situazioni locali che consentono alla contrattazione decentrata regionale di definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione, anche quella relativa all'evento sismico che ha colpito in data 21 agosto 2017 i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia della regione Campania, nonché quelle relative agli eventi alluvionali che hanno colpito le province della regione Emilia Romagna e Marche (Pesaro, Fano e Urbino) nel mese di maggio 2023.

L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 eliminando il principio del referente unico dell'assistenza. In virtù delle sopravvenute disposizioni di legge, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. "uno dei fratelli o delle sorelle", art. 8, comma 1, punto IV, lett. g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. g; "solo figlio/figlia", art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. i; "unico parente o affine entro il secondo grado", art. 8, comma 1, punto IV, lett. n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV, e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'art. 8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e all'art. 18, comma 1, punto IV, lett. h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intende anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.

 

Per tutto il personale docente, educativo e ATA si rammenta che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1, del CCNI, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento, oltre che al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. L'istanza di ricongiungimento al genitore o al figlio prescinde dall'ulteriore requisito della convivenza.

Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria ai sensi degli artt. 9 e 19 del CCNI dovranno svolgersi in tempo utile per consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.

Si chiede di dare la massima urgente diffusione alla presente nota e si ringrazia per la consueta collaborazione.