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Circolare INPS 03.05.2024, n. 59

Articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Pensione anticipata c.d. opzione donna. Modifiche all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1. Premessa

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (di seguito, legge di Bilancio 2024).

L'articolo 1, comma 138, della citata legge prevede che: "All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis:

1) all'alinea, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;

2) alla lettera c), la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «sessantuno»;

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024»".

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni applicative relative alla disposizione in esame.

Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023.

 

2. Requisiti e condizioni per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna

L'articolo 1, comma 138, della legge di Bilancio 2024 estende il diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

In merito, si rammenta che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all'estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell'UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 53 del 6 aprile 2021).

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Per le lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis del citato articolo 16 (cfr. la successiva lettera c) del presente paragrafo), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l'accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o a quello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, fermo restando quanto precisato al successivo paragrafo 3.

Con riferimento alla condizione di cui alla precedente lettera c) si evidenzia che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell'anno 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.

Al riguardo, si rammenta che:

per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione di cui alla lettera c) in commento, le Strutture territoriali dell'Istituto devono consultare i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e di chiusura dei relativi tavoli di confronto, sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sezione "Crisi d'impresa".

 

3. Decorrenza del trattamento pensionistico e domanda di pensione

Come precisato nella circolare n. 25 del 2023, alla pensione anticipata c.d. opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (c.d. finestra mobile). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le lavoratrici a tempo indeterminato possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità (cfr. il messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 e il paragrafo 4 della circolare n. 25 del 2023).