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Decreto M.I.M. 21.05.2024, n. 89

Aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA triennio scolastico 2024-2027.

Art. 1 - Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità

1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico, operatore scolastico sono costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.

2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento.

3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.

4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 6, agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al decreto del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2024 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Il servizio prestato nelle scuole statali fino al 31 dicembre 1999, in base a rapporto di impiego con gli Enti locali (con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato), viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato, purché svolto nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell'Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

E', altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col Ministero dell'istruzione e del merito, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione.

5. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68, e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in sede di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

6. Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.

7. Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 6 del Regolamento.

8. La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.