Decreto M.I.M. 21.05.2024, n. 89
1. Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico, gli aspiranti presentano istanza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica e secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali di diversa provincia.
3. L'aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per uno dei profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia in precedenza scelta, può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenchi e, contestualmente, può presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.
Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al comma l, nel caso in cui intenda cambiare la provincia in precedenza scelta, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (articolo 4, comma 1, lett. b e c del presente decreto).
Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando, nelle modalità indicate nell'articolo 5, comma 1, l'apposita richiesta di depennamento segnalando, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.
L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presente procedura, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.
La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.
5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10, e tenuto conto di quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, i quali hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'allegato A del CCNL del 18 gennaio 2024 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
A) Assistente Amministrativo:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
B) Assistente Tecnico:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
C) Cuoco:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti professionali per l'indirizzo "Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera" articolazione "enogastronomia" e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
D) Infermiere:
- laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
E) Guardarobiere:
- diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado "Sistema moda" e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
F) Operatore dei servizi agrari
- attestato di qualifica professionale di:
1. operatore agrituristico;
2. operatore agro industriale;
3. operatore agro ambientale;
4. operatore agro alimentare;
e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
G) Operatore scolastico
- attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
in alternativa
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 - con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
H) Collaboratore Scolastico:
- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 - con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione; diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
6. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.
Ai sensi del comma 9 dell'articolo 59 del CCNL del 18 gennaio 2024, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del CCNL del 18 gennaio 2024 e, in particolare, del Capo I, Titolo IV, Sezione Scuola, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 59 del CCNL 18 gennaio 2024, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e che non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro il 30 aprile 2025 decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, CCNL del 18 gennaio 2024 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
7. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, e di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.
8. Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
9. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale
A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla ordinanza ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.
10. Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.
11. Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
12. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l'inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.
13. I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.