Decreto M.I.M. 22.05.2024, n. 93
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione e del merito
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana, relativo al doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e del diploma di esame di Stato italiano, sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009;
Visto il Protocollo aggiuntivo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana, per il rilascio del doppio diploma del Baccalauréat tecnologico e del diploma dell'esame di Stato di Istituto tecnico, firmato a Firenze il 6 maggio 2016;
Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2019, n. 94, che adotta il "Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta".;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, riguardante "Norme per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto "EsaBac" (rilascio del doppio diploma italiano e francese)";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, concernente "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali è attuato il progetto "EsaBac techno" (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'esame di Stato di istituto tecnico e del Baccalauréat tecnologico)";
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769 e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 384, recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 gennaio 2024, n. 10, avente a oggetto l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2023/2024;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 22 marzo 2024, n. 55, recante "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, concernente disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2023/2024;
Dato atto che l'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio;
Considerato che l'art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;
Assunta la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nell'ambito degli istituti nei quali sono attuati i progetti "EsaBac" ed "EsaBac techno", ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
DECRETA