Decreto M.I.M. 22.05.2024, n. 96
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione e del merito
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;
Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della prova specifica;
Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n.769 e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l'accesso all'elenco dei presidenti di commissione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 gennaio 2024, n. 10, avente a oggetto l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e la scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni, per l'anno scolastico 2023/2024;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 22 marzo 2024, n. 55, recante "Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito riguardante disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2023/2024;
Dato atto che l'articolo 17, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l'esame di Stato comprenda due prove a carattere nazionale e un colloquio;
Considerato che l'art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;
Assunta la necessità di disciplinare l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
nelle sezioni a opzione internazionale spagnola;
DECRETA