Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 1328
Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Allegato 5 - Titoli di qualificazione professionale IRC per la scuola secondaria di primo e secondo grado
INTESA 28.6.2012 (DPR 175/2012), DM 15.7.1987, DM 70/2020) | Titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado | Condizioni di validità |
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4.2.1 - a) | titolo accademico: Baccalaureato, licenza o dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche; licenza in Teologia nelle sue varie specializzazioni, in Scienze Bibliche, in Sacra Scrittura, in Missiologia |
Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.2.1 - b) | attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore | Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.2.1 - c) | laurea magistrale in scienze religiose, licenza in scienze religiose, Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino | Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.2.1 - 4.2.3 - DM 70/2020 | Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione" | Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.2.1 - 4.2.3 - DM 70/2020 | Laurea magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile" | Dall'a.s. 2017/18 (4.3) |
4.3.1.a) - a.1) | fermo restando l'idoneità, coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; | Titolo per l'insegnamento della religione cattolica dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17 purchè rilasciato entro l'a.a. 2013-14 a docente in possesso di riconoscimento di idoneità (4.3.1) |
4.3.1.a) - a.2) | diploma di scienze religiose, titolo per l'insegnamento della religione cattolica dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17, purchè rilasciato entro l'a.a. 2013-14 a docente in possesso di riconoscimento di idoneità (4.3.1) | |
4.3.2. | A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. | Dall'a.s. 2017-2018, IRC con titoli del punto 4.3.1, in possesso di idoneità, con almeno un anno IRC entro la fine dell'a.s. 2016-17 (4.3.2) |
4.3.2. | Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985 (punti 4.3, 4.5, 4.6, 4.6.1 e 4.6.2), come successivamente modificata, entro la data del 31.10.2012, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008. | Almeno un anno IRC dall'a.s. 2007-2008 al 31.10.2012 per chi: a) dall'a.s. 1990-91 si trovava in una delle seguenti condizioni: - possesso di titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. b) fino all'a.s. 1989-90: - in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore fosse iscritto alle facoltà o agli istituti di cui al punto 4.5. c) nell'a.s. 1985/86 si trovava in una delle seguenti condizioni: - gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo grado che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio |