Decreto legislativo 03.05.2024, n. 62
Capo III - Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato
1. Per le finalità di cui all'articolo 21, la persona con disabilità può anche essere supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. L'attività di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la migliore interpretazione della volontà e delle preferenze.
2. La persona di cui al comma 1 può essere scelta dalla persona con disabilità anche tra i componenti dell'unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b), d), e) e f), e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente a servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilità.
3. In fase di riordino e di unificazione delle unità di valutazione multidimensionale ai sensi dell'articolo 24, commi 4, 5 e 6, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, sono stabilite le modalità con le quali le medesime unità garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui al comma 1, qualora la persona con disabilità non ne scelga un'altra, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2.