Decreto legge 31.05.2024, n. 71
Capo I - Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale
1. Per le finalità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 novembre 2007 n. 230, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», la NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, è dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della salute, continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra la NADO Italia e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito della NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della NADO Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 630, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»;
b) dopo il comma 630 è aggiunto il seguente:
«630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.»
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.000.000 euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo.