Decreto legge 31.05.2024, n. 71
Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»
1-bis. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:
a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali.
1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.
1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.