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Decreto legge 31.05.2024, n. 71

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (G.U. 31.05.2024, n. 126)

Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Art. 16 ter - Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni di rette di escussione della garanzia nei con fronti né dell'amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee».