Legge 17.05.2024, n. 70
1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Misure rieducative). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:
1) dichiarare concluso il procedimento;
2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;
3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali;
4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.
5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;
b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;
c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;
d) all'articolo 28:
1) al primo comma, le parole: «é ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «é collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;
2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»;
e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),».
2. All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni"» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono,».