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Nota M.I.M. 13.05.2024, prot. n. 67715

Attività formative del percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo neoassunto. Chiarimenti.

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione generale in relazione al percorso di formazione e di prova per il personale docente neoassunto, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. AOODGPER 65741 del 07 novembre 2023, questa Direzione generale forniva le istruzioni operative sul periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel corrente anno scolastico 2023/2024, ai sensi del decreto ministeriale del 16 agosto 2022, n. 226.

Il percorso formativo, articolato nelle 4 distinte fasi di cui al DM 226/2022, prevede un impegno complessivo della durata di 50 ore da svolgersi in modalità mista, in presenza e online, secondo la programmazione stabilita dagli Uffici Scolastici Regionali o dagli Uffici territoriali, d'intesa con le Scuole polo, su diversa scala territoriale e avvalendosi della piattaforma digitale per l'ambiente di apprendimento curata da INDIRE, con apertura nello scorso mese di novembre.

Successivamente, veniva emanato il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, con il quale all'art.14 si prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

Al riguardo si fa presente che, in considerazione dell'emanazione del suddetto decreto in un periodo già considerevolmente avanzato del percorso di formazione e di prova, di cui al citato DM 226/2022, qualora le attività formative siano state già concluse o sia residuato un numero di ore insufficienti, limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 la mancata frequenza delle attività previste dal richiamato decreto legge non pregiudica la validità del percorso formativo.