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Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 10 - Elenco aggiuntivo alle GPS

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2025/2026, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto. Analogamente, possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi di prima fascia gli aspiranti che conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché coloro che conseguono il titolo previsto per l'insegnamento negli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa.

3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, e? emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema.

5. L'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle correlate graduatorie di istituto.