IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 11 - Graduatorie di istituto

1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 febbraio 2024, n. 37, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.

2. L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia e? disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GAE e alle GPS di cui all'articolo 3, comma 2.

4. I soggetti che chiedono l'iscrizione nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze di cui all'articolo 2 comma 5, lettera c), indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l'iscrizione nelle GPS. Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

5. In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia di cui all'articolo 10, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto per il relativo insegnamento effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.

6. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee sono definite dall'articolo 13 della presente ordinanza.