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Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Con successivo decreto del Ministro, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è ridefinita l'anagrafe dei docenti, in cui confluiscono i titoli certificati presentati per la presente procedura.

2. Nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per detta classe di concorso è istituita esclusivamente la prima fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze e la relativa seconda fascia di istituto, cui possono accedere - anche con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e), secondo periodo, della presente ordinanza - coloro che hanno superato tutte le prove del concorso di cui all'articolo 1, comma 334, della medesima legge, come disciplinato dall'articolo 10, comma 8, del decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80. In caso di esaurimento della graduatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 337, della legge 30 dicembre 2021, n 234.

3. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'interessato l'inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.

4. Per le province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni.

5. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

6. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La presente ordinanza è pubblicata sul Portale unico del reclutamento e sulla Gazzetta Ufficiale.