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Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Art. 3 - Graduatorie Provinciali per le Supplenze

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).

2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

3. Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e).

4. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023- 2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.

5. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 - termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022.

6. A seguito della cessazione dell'efficacia degli elenchi aggiuntivi, costituiti con decreto ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023, all'atto dell'aggiornamento delle GPS i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.

7. soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva "S").

8. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia e? costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2023/2024, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

9. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.

10. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

11. Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso del titolo di abilitazione ottenuto attraverso il superamento delle procedure concorsuali anche ai soli fini abilitativi a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. precedente inserimento nella medesima fascia per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53;

ii. abilitazione per la scuola primaria;

iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85;

iv. laurea in scienze dell'educazione L-19.

12. Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni gli aspiranti dichiarano gli specifici titoli posseduti.