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Ordinanza M.I.M. 16.05.2024, n. 88

Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera a), che prevede che all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, "le parole «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo

biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali»";

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35- ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, e l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento");

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", il quale prevede che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti";

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l'articolo 19, comma 3-ter, il quale prevede che "All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4- bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime";

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, "fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001" e all'articolo 5, commi da 5 a 17;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 29 febbraio 2024, n. 37, e, in particolare, l'articolo 10, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 aprile 2024, n. 620, relativo alla riserva dei posti per i percorsi di formazione iniziale dei docenti, a norma dell'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 aprile 2024, n. 621, relativo all'autorizzazione dei posti e alle modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti;

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto "Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020";

Vista la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze";

Attesa la necessità di emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;

Preso atto che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede la compilazione di distinte graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati;

Ritenuto di utilizzare a tal fine i codici alfanumerici già in uso;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 121 del 23 febbraio 2024;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di studio per l'accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdurre all'articolo 17, comma 2, una disciplina transitoria in parziale accoglimento delle richieste del CSPI;

Ritenuto di non accogliere, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, la richiesta del CSPI di disciplinare l'inserimento in GPS dei titoli differenziazione didattica relativi alla sperimentazione della scuola secondaria di I grado a indirizzo didattico differenziato "Montessori", in quanto le procedure poste in essere dalle istituzioni scolastiche che attuano la sperimentazione risultano idonee a soddisfarne le esigenze;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di riformulare l'articolo 2, comma 9, lettera b), trattandosi di definizione conforme all'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e analoga a quella contenuta nel DM 13 giugno 2007, n. 131, nell'OM 10 luglio 2020, n. 60, e nell'OM 6 maggio 2022, n. 112, sopra citati;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 8, lettera b), in quanto la precisazione risulterebbe pleonastica, poiché la suddetta disposizione individua i requisiti minimi di accesso;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 9, lettera a), con un intervento che risulterebbe pleonastico, in quanto diretta conseguenza dell'istituzione delle nuove classi di concorso;

Ritenuto di non accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 8, commi 4 e 8, prevedendo l'implementazione di funzioni del sistema informatico, trattandosi di modalità organizzative la cui disciplina e? demandata a eventuali successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di aggiungere all'articolo 12 i commi proposti dal CSPI, in quanto non compatibili con la gestione informatizzata della procedura; al fine di garantire l'economicità e l'efficacia della procedura, di non accogliere le riformulazioni proposte dal CSPI in merito all'articolo 12, commi 4 e 10, in quanto comporterebbero il continuo rifacimento delle operazioni;

Ritenuto di non dover modificare l'articolo 12, comma 9, in quanto la suddetta disposizione individua l'ordine generale delle operazioni, a prescindere dalla specifica preferenza espressa da ciascun aspirante;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di prevedere, all'articolo 12, comma 12, e all'articolo 13, comma 20, che il completamento possa attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, al fine di salvaguardare l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno ed evitare la creazione di ulteriori frazionamenti orari;

Ritenuto di non accogliere le richieste del CSPI relative all'articolo 12, comma 14, in quanto eventuali specifiche indicazioni in merito all'applicazione delle precedenze potranno essere demandate a successivi provvedimenti attuativi;

Ritenuto di non accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 24 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione per le supplenze inferiori a 30 giorni di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del servizio scolastico;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 13, comma 12, in quanto l'attuale formulazione e? analoga a quella contenuta nel DM 13 giugno 2007, n. 131, nell'OM 10 luglio 2020, n. 60, e nell'OM 6 maggio 2022, n. 112, sopra citati, e in ogni caso coerente con quanto previsto dall'articolo 40 del CCNL relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), al fine di limitare le rinunce e assicurare la regolarità del servizio scolastico attraverso un più efficace sistema di reclutamento;

Ritenuto non necessario integrare l'articolo 15, comma 1, trattandosi di indicazioni già contenute nelle note dipartimentali richiamate nel preambolo;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di modificare la valutazione dei titoli artistici nelle Tabelle A/3 e A/4, in quanto l'intervento richiesto potrebbe determinare un ricalcolo del punteggio già attribuito nei bienni precedenti, in assenza del quadro ordinamentale che dovrà essere stabilito con il Regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Vista l'ulteriore richiesta di acquisizione di parere al CSPI;

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 123 del 12 aprile 2024;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 7, comma 4, lettera e) al fine di consentire la nomina a tempo determinato degli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all'estero non ancora riconosciuto come già avvenuto in applicazione dell'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 23, n. 74;

Resa l'informativa alle organizzazioni sindacali;

Sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

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