Decreto Mi.C. 15.03.2024, n. 221
1. Sono ammesse tra le spese finanziabili le seguenti tipologie di beni e/o servizi:
- costi per allestimento e servizi (noleggio/acquisto di arredi e attrezzature, acquisto materiale librario);
- servizi tecnologici (noleggio/acquisto supporti informatici, hardware e software).
- comunicazione e promozione (aggiornamento siti web, advertising, organizzazione);
- spese per personale esterno, ospiti e relatori (logistica, spese di viaggio e soggiorno), per un importo massimo non superiore al 20% del finanziamento ottenuto;
- spese per attività di tutela: catalogazione e manutenzione anche affidate a terzi.
- nel caso degli istituti scolastici spese per il personale interno od esterno, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e l'art. 44 c. 4 del decreto interministeriale 129/2018, dotato di specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dei progetti;
Non rientrano tra le spese finanziabili quelle relative alla formazione dei dipendenti (ad es. rilascio certificazioni e corsi di aggiornamento).
Il contributo deve essere interamente speso dall'ente destinatario dello stesso. Non è ammesso il trasferimento del contributo ad enti diversi, anche in caso di collaborazione ai progetti finanziati, che dovranno essere rendicontati esclusivamente dagli istituti destinatari del finanziamento.