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Decreto Mi.C. 15.03.2024, n. 221

Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96). Disciplina di assegnazione delle risorse.. (G.U. 25.03.2024, n. 71)

Art. 9 - Spese finanziabili

1. Sono ammesse tra le spese finanziabili le seguenti tipologie di beni e/o servizi:

- costi per allestimento e servizi (noleggio/acquisto di arredi e attrezzature, acquisto materiale librario);

- servizi tecnologici (noleggio/acquisto supporti informatici, hardware e software).

- comunicazione e promozione (aggiornamento siti web, advertising, organizzazione);

- spese per personale esterno, ospiti e relatori (logistica, spese di viaggio e soggiorno), per un importo massimo non superiore al 20% del finanziamento ottenuto;

- spese per attività di tutela: catalogazione e manutenzione anche affidate a terzi.

- nel caso degli istituti scolastici spese per il personale interno od esterno, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e l'art. 44 c. 4 del decreto interministeriale 129/2018, dotato di specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dei progetti;

Non rientrano tra le spese finanziabili quelle relative alla formazione dei dipendenti (ad es. rilascio certificazioni e corsi di aggiornamento).

Il contributo deve essere interamente speso dall'ente destinatario dello stesso. Non è ammesso il trasferimento del contributo ad enti diversi, anche in caso di collaborazione ai progetti finanziati, che dovranno essere rendicontati esclusivamente dagli istituti destinatari del finanziamento.