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Decreto legge 02.03.2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 02.03.2024, n. 52)

Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo III - Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Art. 17 - Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-bis:

1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;

3) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»;

4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»;

b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse;

c) dopo l'articolo 1-ter è inserito il seguente:

«Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».

d) dopo l'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

Art. 2-bis (Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari). - 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.».

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041».

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;

c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.».