Decreto legge 02.03.2024, n. 19
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC
Capo VI - Disposizioni urgenti in materia di giustizia
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»;
2) al comma 4:
2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»;
2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o più sedi dei distretti»;
2) dopo il comma 12-ter è inserito il seguente:
«12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.»;
c) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Articolo 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento M1C1 - 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, è destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.
5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» è inserita la seguente: «, trascrizione,»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.».
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.
7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.