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Circolare INPS 25.11.2024, prot. n. 98

Legge 15 luglio 2022, n. 99. Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Riscatto, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022 e del decreto legislativo n. 184/1997, dei percorsi formativi tenuti dalle fondazioni Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2022 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2022, n. 99, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (cfr. l'art. 16), che, nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, all'articolo 1 istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della legge in argomento si è provveduto con più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione e del merito (cfr. l'art. 14, comma 6).

La legge stabilisce standard minimi e principi fondamentali (cfr. gli artt. 5 e 7) e, in alcuni casi, prevede la possibilità di intervento della potestà normativa regionale. Le Province autonome di Trento e Bolzano, inoltre, provvedono alle finalità della legge in oggetto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (cfr. l'art. 15).

Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano i lineamenti generali della citata normativa, relativa all'Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, con particolare riferimento al riscatto ai fini pensionistici dei relativi percorsi di formazione.

 

2. Lineamenti generali

2.1 Identità degli ITS Academy

Gli ITS Academy, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 99/2022, hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Salvo alcune possibilità di deroga previste dalla legge n. 99/2022, ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica. Le aree tecnologiche sono individuate, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, con decreto del Ministro dell'Istruzione adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In relazione ai percorsi formativi, il citato decreto deve, tra l'altro, definire le figure professionali nazionali di riferimento in relazione a ciascuna area tecnologica (le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili, in sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni) e i diplomiche sono rilasciati al termine dei percorsi formativi (cfr. l'art. 3, comma 2, lettere a) e c).

Fino all'adozione del citato decreto, il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 99/2022 stabilisce che ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

 

2.2 Accreditamento e revoca degli ITS Academy

Gli ITS Academy devono essere riconosciuti e accreditati per poter accedere al Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore (cfr. l'art. 7, comma 1). La legge n. 99/2022 attribuisce alle Regioni il compito di accreditare gli ITS Academy, ma dispone al comma 6 dell'articolo 7 che fino all'adozione da parte delle medesime di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la revoca, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'Istruzione.

La revoca dell'accreditamento comporta la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi (cfr. l'art. 7, comma 4); tuttavia, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione (cfr. l'art. 7, comma 5).

 

2.3 Accreditamento temporaneo e fase transitoria

L'articolo 14, comma 1, della legge n. 99/2022, prevede che: "Per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023".

Le fondazioni ITS Academy di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 facevano già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1[4], della medesima legge o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a fare riferimento a tali aree per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima (cfr. l'art. 14, comma 2). Il comma 3 dell'articolo 14 prevede che con decreto del Ministro dell'Istruzione è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n.

99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo 14[5].

 

3. Percorsi formativi e titoli

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 99/2022, possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore[6].

I titoli, rilasciati con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, sono:

- diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di quinto livello EQF che ha la durata di quattro semestri, con almeno 1800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 (cfr. l'art. 5, commi 1, lettera a), e 2);

- diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che si consegue a seguito di un percorso formativo di sesto livello EQF con durata di sei semestri, con almeno 3000 ore di formazione corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (cfr. l'art. 5, commi 1, lettera b), e 2).

Come già osservato al precedente paragrafo 2.1, è previsto che con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 99/2022, vengano definite le aree tecnologiche degli ITS Academy, le figure professionali e i diplomi che sono rilasciati al termine dei percorsi formativi (cfr. l'art. 3, commi 1 e 2, in combinato disposto con l'art. 5, comma 3, lettera a)[7]. Nelle more dell'adozione di tale decreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 99/2002, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

 

4. Riscatto

Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022 "ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici".

L'interpretazione letterale della disposizione sembrerebbe estendere la disciplina del riscatto del corso di studi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ai soli corsi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022. In tale prospettiva, sarebbero ammessi al beneficio del riscatto solo i corsi attivati, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 99/2022, a seguito dei quali siano conseguiti i titoli individuati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, e dell'articolo 3, della legge n. 99/2022.

Si osserva tuttavia che, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 99/2022, gli ITS che realizzino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo, si intendono temporaneamente accreditati per diciassette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022 e che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito è disciplinata una fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2022, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 14.

Si ritiene, dunque, che la facoltà di riscatto di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022, possa riconoscersi al titolo conseguito, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 99/2022, purché l'ITS lo abbia conferito in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo, secondo quanto previsto dalla legge n. 99/2022, oppure, al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della legge n. 99/2022 purché, all'atto del conferimento, l'ITS versasse comunque in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 99/2022. In ogni caso deve risultare che il titolo rientri in uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, e dell'articolo 3 della legge n. 99/2022 o sia equivalente ed equipollente a uno di quelli definiti ai sensi del combinato disposto delle medesime disposizioni.

Il procedimento richiede l'effettuazione di valutazioni tecniche - rispetto ai corsi, ai requisiti per accedervi, alle condizioni e alla sussistenza dell'accreditamento, alla natura e agli ambiti tecnici dei titoli - non rientranti nella competenza dell'INPS, ma comunque relative a profili costituenti presupposti, talora impliciti, di legittimità della concessione del riscatto. Ciò posto, le Strutture territoriali devono sempre acquisire dall'ITS una dichiarazione con la quale il medesimo attesti che il diploma chiesto a riscatto sia uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, con riguardo alle figure professionali e alle aree tecnologiche, specificate e definite in conformità dell'articolo 3 della legge n. 99/2022 o, comunque, che sia un diploma equivalente ed equipollente a uno dei diplomi definiti in conformità al combinato disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, e dell'articolo 3 della legge n. 99/2022, e indichi in ogni caso il tipo di diploma, l'area tecnologica, la figura professionale e la normativa specifica.

Con il rilascio di detta attestazione l'ITS certifica che ricorrono tutte le condizioni e i presupposti previsti della citata legge n. 99/2022 perché il corso e il titolo siano riconducibili o comunque equivalenti ed equipollenti a quelli che la legge medesima qualifica come ammessi a riscatto. L'attestazione deve essere rilasciata sulla base del fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato n. 1).

In considerazione del rinvio operato alle disposizioni sul riscatto dei corsi di studio di cui al decreto legislativo n. 184/1997, devono intendersi richiamati tutti gli adempimenti istruttori e le acquisizioni documentali già previste dalle indicazioni diramate in materia dall'Istituto.

In merito alla periodizzazione, l'ITS deve specificare la durata normativamente prevista, la durata effettiva con i riferimenti temporali di inizio e conclusione del percorso di studio, i periodi in corso e quelli fuori corso, di ripetente o altrimenti denominati (ciò in quanto, come di consueto, non sono ammessi a riscatto i periodi che non rientrino nel corso legale di studio).

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, i corsi si articolano in semestri e che ai sensi della lettera b) del comma 4 del citato articolo 5 "le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico"; pertanto, anche allo specifico riguardo, valgono le indicazioni già fornite dall'Istituto.

Resta fermo che, in ogni caso, il riscatto può essere concesso, per il corso legale e nel limite dello standard minimo indicato nell'articolo 5, ossia quattro semestri se si tratti di percorso formativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera a), o sei semestri se si tratti di percorso formativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera b).

Per ogni eventuale dubbio inerente all'entità, alla natura, alla qualificazione dei corsi e dei titoli, e al regime di accreditamento, deve essere inoltrato un apposito quesito ai competenti ITS o al Ministero dell'Istruzione e del merito.

 

5. Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 99/2022, resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144/1999. Pertanto, i corsi frequentati e i titoli conseguiti in conformità di tale normativa non sono suscettibili di riscatto.

 

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Decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 87; decreto ministeriale 17 maggio 20 23, n. 88; decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 89; decreto ministeriale 4 ottobre 2023, n. 191; decreto ministeriale 20 ottobre 2023, n. 203; decreto ministeriale 15 novembre 2023, n. 217; decreto ministeriale 30 novembre 2023, n. 227; decreto ministeriale 30 novembre 2023, n. 228; decreto ministeriale 30 novembre 2023, n. 229; decreto ministeriale 1 dicembre 2023, n. 233; decreto interministeriale 5 dicembre 2023, n. 235; decreto ministeriale 6 dicembre 2023, n. 236; decreto ministeriale 6 dicembre 2023, n. 237; decreto interministeriale 19 dicembre 2023, n. 247; decreto interministeriale 19 dicembre 2023, n. 246; decreto ministeriale 30 dicembre 2023, n. 259; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2023; decreto ministeriale 23 febbraio 2024, n. 32.

Decreto ministeriale n. 203/2023; decreto ministeriale n. 217/2023.

Decreto ministeriale n. 191/2023, recante: "Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) - Individuazione dei requisiti, degli standard minimi per il riconoscimento e accreditamento degli ITS Academy quale condizione per accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché dei presupposti e delle modalità di revoca accreditamento".

Cfr. la nota 2.

Decreto ministeriale n. 259/2023.

Una deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 99/2022 è prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, che ha introdotto l'articolo 25-bis nel decreto-legge n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175/2022.

Cfr. la nota 2. Cfr. la nota 5.

 

Allegato 1 -Attestazione ITS Academy riscatto titolo legge n. 99/2022

ATTESTAZIONE ITS ACADEMY RISCATTO TITOLO LEGGE n. 99/2022 ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE - ITS Academy

DENOMINAZIONE

Sede Città PEC

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99

CONSIDERATA

- l'istanza di riscatto presentata all'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022 in data ... ... ... ... ...

- dal sig./dalla sig.ra ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- per il percorso formativo a seguito del quale è stato conseguito il diploma di ... ... ... ... ...

Si attesta che il titolo allegato alla presente, per il quale è stata inoltrata istanza di riscatto ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 99/2022 (barrare il caso)

|_| è uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, con riguardo alle figure professionali e alle aree tecnologiche, specificate e definite in conformità dell'articolo 3 della legge n. 99/2022.

|_| è un diploma equivalente ed equipollente ad uno dei diplomi previsti, conseguiti e rilasciati ai sensi e in conformità dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 99/2022, con riguardo alle figure professionali e alle aree tecnologiche, specificate e definite in conformità dell'articolo 3 della legge n. 99/2022.

 

Si attesta altresì che (compilare indicando tipo di diploma, area tecnologica, figura professionale e normativa specifica)

Con il rilascio di detta attestazione si dichiara che ricorrono tutte le condizioni e i presupposti previsti della legge n. 99/2022 e successive modificazioni affinché il corso ed il titolo allegato alla presente, siano riconducibili o comunque equivalenti ed equipollenti a quelli che la legge medesima qualifica come ammessi a riscatto ai fini pensionistici.

Il Dirigente / Responsabile