Nota M.I.M. 13.11.2024, prot. n. 192906
Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 12 luglio 2024, n. 140, registrato alla Corte dei conti con provvedimento del 06 agosto 2024, n. 2204.
Con la presente nota si comunica che, a far data da domani 14 novembre 2024, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero il decreto ministeriale indicato in oggetto e che, a partire dalla medesima data, dalle ore 12:00, gli aspiranti potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, secondo quanto indicato nel decreto.
Il decreto sarà altresì pubblicato sul sito internet degli UU.SS.RR. e degli Ambiti territoriali interessati, al fine di garantire la più ampia diffusione dello stesso.
Le istanze, che dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica, potranno essere inoltrate fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024.
Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto, alle procedure selettive per l'attribuzione di posizioni economiche potranno partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori o nell'Area degli Assistenti che, all'avvio dell'anno scolastico 2024/2025, abbiano già maturato nell'Area contrattuale di appartenenza un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici di almeno cinque anni tra ruolo e preruolo.
Si rappresenta, altresì, che, per quanto concerne l'attribuzione della posizione economica nell'Area degli Operatori, in fase di prima applicazione della procedura potranno presentare domanda i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell'Area As del previgente ordinamento professionale.
Agli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, è attribuito il compito di provvedere, per le province di propria competenza, all'acquisizione delle domande presentate dagli interessati, alla verifica del possesso dei titoli di anzianità di servizio dichiarati dagli aspiranti per l'accesso e all'attribuzione del relativo punteggio ai sensi dell'Allegato C (articolo 7); pertanto, il punteggio per l'anzianità di servizio rileva esclusivamente quale titolo di preferenza, da far valere in caso di parità di punteggio ottenuto all'esito della prova finale di valutazione di cui all'articolo 12 del decreto.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8 del decreto verranno avviati ai corsi di formazione, come definiti dall'Allegato D, a conclusione dei quali è previsto lo svolgimento di una prova finale di valutazione; con successiva comunicazione, verranno fornite, a cura della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ulteriori e più specifiche indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione e della relativa prova finale.
In base agli esiti dell'anzidetta prova finale di valutazione, gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, per le province di rispettiva competenza, provvederanno alla compilazione delle graduatorie degli aspiranti al beneficio economico. Nel solo caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. A parità di merito e di titoli di anzianità di servizio, come dichiarati ai sensi dell'Allegato C, la preferenza è determinata in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 (articolo 13).
Concluse le procedure selettive, le nuove posizioni economiche saranno attribuite, mediante scorrimento delle relative graduatorie nel corso del triennio di validità delle stesse, a favore dei soggetti collocati in posizione utile, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate e confluite nel Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A. di cui al decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie 27 giugno 2024, n. 1198.
Si ritiene all'uopo opportuno porre in evidenza che gli Ambiti Territoriali, all'atto del conferimento delle nuove posizioni economiche, dovranno provvedere prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale, laddove ancora presente, collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi nazionali del 2008 e del 2009 che abbia già in precedenza superato il corso di formazione e che non sia stato dichiarato decaduto dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l'ordine di graduatoria (articolo 4, comma 1 del decreto). Il personale in parola non deve presentare domanda ai fini del conseguimento del beneficio economico.
A ciò si aggiunga che, a norma dell'articolo 4, comma 2, il personale già utilmente collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi del 2008 e del 2009 e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all'attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità. Con proprio avviso, gli Ambiti territoriali provvederanno a dare indicazione a detto personale sulle modalità di comunicazione delle condizioni previste dal menzionato disposto normativo.
Occorre, da ultimo, far presente che, a norma dell'articolo 14, comma 8 del decreto, le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le aree. In tale ultima ipotesi, qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova area sia inferiore alla somma di posizione economica e trattamento stipendiale in godimento nella precedente area, il dipendente conserva ad personam - in tutto o in parte - la posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio più posizione economica). La posizione economica conservata ad personam è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o, in caso di acquisizione di nuova posizione economica, nella nuova area di inquadramento.