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Circolare Ministero dell'Interno 24.10.2024, n. 17287/110/2

Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. "Scuole Sicure" 2024/2025.

Come è noto, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 29 dicembre 2023 ha fissato, per il triennio 2024/2026, i criteri di ripartizione del fondo istituito dall'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, lett. e) del predetto decreto è stabilito che, per l'anno 2024, il 6 per cento delle risorse è destinato ai Comuni in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2023, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

La medesima previsione esclude dal finanziamento i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti e demanda ad una circolare di questo Dicastero l'individuazione dei Comuni beneficiari, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della percentuale di risorse stabilita.

Tanto premesso, ai fini dell'accesso alla cennata linea di finanziamento, si forniscono le seguenti indicazioni.

Le risorse in parola sono riservate ai quattordici Comuni capoluogo di Città metropolitana, secondo la ripartizione indicata nella tabella allegata (all.1), articolata in una quota fissa pari a 20.000 euro e in una quota variabile commisurata alla consistenza demografica dell'ente locale.

Gli enti ricompresi nell'elenco che intendono beneficiare del finanziamento devono presentare apposita domanda alla Prefettura territorialmente competente.

La domanda, redatta utilizzando l'accluso modello (all.2), deve essere corredata da una scheda progettuale, riferita all'arco temporale dell'anno scolastico 2024/2025, nella quale sono descritte tutte le iniziative che si intendono porre in essere, con le relative voci di spesa.

Come avvenuto in occasione delle pregresse edizioni dell'iniziativa, il contributo può essere destinato alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza (che non abbiano già beneficiato di forme di contribuzione pubblica), all'assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia locale[1], al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale, all'acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel rispetto delle disposizioni di carattere finanziario-contabile degli enti locali, il contributo può essere utilizzato sia a copertura delle spese correnti che di quelle d'investimento.

Nel caso in cui le risorse assegnate siano destinate alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza, la domanda deve essere integrata da:

- copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui al Codice dei contratti pubblici;

- dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato.

L'importo delle spese tecniche ammissibili per l'installazione di impianti di videosorveglianza, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% di quello che sarà posto a base d'asta, e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

- progettazione in tutte le sue fasi;

- direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;

- regolare esecuzione/collaudo;

- coordinamento della sicurezza;

- qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).

Possono presentare la domanda per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza i comuni che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

Non è ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

Il Prefetto, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, sottopone le proposte progettuali ricevute al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ne valuta la coerenza con le finalità del finanziamento. Nel caso sia prevista la realizzazione di impianti di videosorveglianza, al Comitato partecipa anche un referente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato competente per territorio.

Quindi, sulla base delle valutazioni del Comitato, il Prefetto:

• approva il progetto dandone comunicazione al Comune interessato e al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.018.1200@pecps.interno.it, nonché, per conoscenza, a questo Gabinetto e all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;

• invita il Comune proponente a produrre eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa;

• informa il Comune della mancata approvazione della proposta progettuale, dandone comunicazione a questo Gabinetto, alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria e all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

L'istruttoria delle istanze presentate deve concludersi improrogabilmente entro il 30 novembre p.v.. Nei dieci giorni successivi, la citata Direzione centrale per i servizi di ragioneria stabilisce il piano definitivo di ripartizione delle risorse, informando i Comuni beneficiari, per il tramite delle Prefetture, circa le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo assegnato.

La Prefettura e il Comune interessato, a garanzia degli impegni assunti, stipulano uno specifico protocollo d'intesa, per il quale non si rende necessario acquisire il preventivo nulla osta di questo Gabinetto. Per quelle Prefetture che abbiano già sottoscritto protocolli o altri accordi in tema di sicurezza urbana, gli impegni correlati alla nuova progettualità possono essere precisati, ove si ritenga, all'interno di un atto aggiuntivo.

Il protocollo deve anche contemplare l'impegno del Comune a produrre specifici report aggiornati, alla scadenza di ogni bimestre, nonché una relazione finale sugli esiti dell'iniziativa. Resta ferma la responsabilità dell'ente locale in ordine all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e all'attuazione degli stessi.

Si sottolinea che:

- le informazioni richieste per il monitoraggio devono essere acquisite presso i Comuni utilizzando esclusivamente lo schema di report allegato (all.3);

- è necessario verificare che i dati inseriti dai Comuni nel suddetto modello siano completi, coerenti ed aggiornati al periodo di riferimento (vale a dire comprensivi dei dati dei precedenti report);

- gli indirizzi di posta elettronica cui devono essere trasmessi i report sono i seguenti: gabinetto.ministro@pec.interno.it; dipps.018.1200@pecps.interno.it; dipps020.0400@pecps.interno.it.

Infine, si ricorda che, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto interministeriale del 29 dicembre 2023, il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria può disporre verifiche presso i comuni beneficiari, per il tramite delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al fine di verificare la legittimità delle spese.

Nel segnalare che la presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ministero, sezione "Amministrazione trasparente", si invitano i signori Prefetti interessati dall'iniziativa ad assicurarne la massima diffusione presso i Comuni individuati in vista dei successivi adempimenti, per i quali si confida nel consueto impegno.

 

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[1] In deroga all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Allegato 1 - Comuni selezionati

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Allegato 2 - Modello domanda contributo

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Allegato 3 - Report scuole

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