Decreto legge 14.03.2025, n. 25
Titolo I - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni
Capo I - Disposizioni per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per il superamento del precariato
1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al presente comma, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi previsti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 50 unità di personale dell'Area funzionari. A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno 2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029», le parole: «nell'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e le parole: «nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031».
3. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è differito al 31 dicembre 2025.