Decreto legge 14.03.2025, n. 25
Titolo I - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni
Capo II - Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
b) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»;
c) all'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;
d) all'articolo 35:
1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.
4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies;
b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa ricognizione dei fabbisogni;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui di riferimento.».
2) al comma 5:
2.1) il primo periodo è soppresso;
2.2) al secondo periodo, le parole: «Tale commissione», sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione RIPAM».
3) al comma 5-ter:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «da leggi regionali» sono inserite le seguenti: «e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
3.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo.»;
3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;
4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.»;
e) all'articolo 35-ter, comma 2:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione.»;
2) al quinto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
3) al sesto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».
f) all'articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.».
2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tali posizioni, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.